Statuto
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
1. È costituita con sede in Zevio l’associazione denominata “Geaz Cai Zevio – Sottosezione Cai Verona”.
2. I membri dell’Associazione sono di diritto soci del Club alpino italiano.
3. L’Associazione ha durata illimitata.
TITOLO II – SCOPI
Articolo 2
1. L’Associazione, persegue le finalità generali del Club alpino italiano promuovendo, nell’ambito territoriale del sud est della provincia di Verona, l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna, la tutela del suo ambiente naturale.
Articolo 3
1. L’Associazione persegue detti scopi mediante:
a) la realizzazione, la manutenzione e la gestione di rifugi alpini e bivacchi fissi;
b) la realizzazione, manutenzione e gestione di sentieri ed altre opere alpine;
c) la frequentazione dell’ambiente montano con l’organizzazione di ascensioni, escursioni, accantonamenti, raduni e manifestazioni;
d) la gestione e la cura della sede sociale, della biblioteca, dell’archivio e della cineteca sociale;
e) la promozione dello studio e conoscenza dell’ambiente montano con pubblicazione di monografie, guide, manuali e notiziari informativi;
f) la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico dell’ambiente montano e la promozione di iniziative a ciò inerenti;
g) l’educazione alpinistica e l’informazione sulla sicurezza in montagna per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio dell’attività alpinistica ed escursionistica;
h) l’organizzazione di corsi di addestramento per la preparazione tecnica di alpinisti ed escursionisti;
i) ogni altra attività che corrisponda alle finalità del Club alpino italiano, ivi comprese opere umanitarie di sostegno diretto, anche economico, alle popolazioni delle regioni montane, promosse ed attuate anche in collaborazione con altri enti ed associazioni.
Articolo 4
1. L’Associazione, informata ai principi e alle regole di democrazia, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed uniforma il proprio ordinamento allo statuto ed al regolamento generale del Club alpino italiano.
TITOLO III – SOCI
Articolo 5
1. I soci dell’Associazione sono ordinari, familiari e giovani.
Sono soci ordinari quelli di età superiore ai diciotto anni. Sono soci familiari quelli di età superiore ai diciotto anni e conviventi con il socio ordinario. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
Articolo 6
L’ammissione ai soci viene disciplinata nel regolamento della Sottosezione.
Articolo 7
1. Con l’ammissione il socio è tenuto ad osservare le norme dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione, dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano, e a uniformare il proprio comportamento a regole di corretta e civile convivenza.
2. Il socio è tenuto a versare all’Associazione:
– la quota di ammissione (comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale e delle copie dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano e dello statuto dell’Associazione);
– la quota associativa annuale;
– eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
3. Il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Il socio che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro tale data è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti quale socio dell’Associazione.
4. Al socio che rinnova l’adesione dopo la data del 31 marzo è addebitata una quota aggiuntiva per morosità; egli è reintegrato nei diritti inerenti la qualità di socio, senza però ricevere le pubblicazioni arretrate del sodalizio.
5. Termine ultimo per il versamento della quota associativa annuale è il 31 ottobre di ciascun anno.
6. Il socio decaduto per morosità può, a richiesta, essere riammesso a decorrere dalla data di decadenza, previo versamento delle annualità insolute.
7. L’associazione riconosce l’anzianità di iscrizione originaria ai soci provenienti da altre Sezioni del Club alpino italiano.
Articolo 8
1. I diritti del socio sono riconosciuti dal presente statuto. In particolare, il socio ha diritto:
a. di frequentare la sede sociale;
b. di partecipare alle assemblee dell’Associazione e di esercitarvi, se maggiorenne, l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nell’Associazione e nel Club alpino italiano, secondo l’ordinamento del presente statuto e dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano;
c. di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’Associazione;
d. di usufruire dei servizi organizzati dall’Associazione;
e. di ricevere la stampa sociale;
f. di consultare i materiali bibliografici della biblioteca sociale, secondo le norme stabilite dal Consiglio direttivo;
g. di usufruire dei rifugi del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
h. di fruire delle eventuali facilitazioni previste per i soci dell’Associazione nonché di quelle previste per i soci del Club alpino italiano;
i. di fregiarsi del distintivo sociale e di riceverne uno speciale se ininterrottamente iscritto al Club alpino italiano da 25 e 50 anni.
Articolo 9
1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per morosità o per esclusione.
2. Nei confronti del socio che tenga contegno contrastante con i principi informatori dell’Associazione o con le regole di corretta e civile convivenza, il Consiglio direttivo può adottare i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno.
3. Nei casi gravi (indegnità, atti riconosciuti lesivi del prestigio o degli interessi dell’Associazione o del Club alpino italiano, ovvero gravi inosservanze dei relativi statuti e regolamenti), l’Assemblea dei soci può deliberarne l’esclusione.
4. Avverso il provvedimento di esclusione, fermi restando i ricorsi di cui al precedente comma, il socio può adire all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento.
Articolo 10
1. La partecipazione alle manifestazioni quali escursioni, ascensioni ed accantonamenti è disciplinata da apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.
2. Il socio ha titolo a partecipare alle ascensioni ed escursioni sociali per le quali possegga la necessaria preparazione.
3. La partecipazione del socio alle escursioni ed ascensioni sociali non comporta alcuna responsabilità civile in capo all’Associazione, che è perciò esonerata da ogni responsabilità civile per infortuni o danni di qualsiasi genere causati e/o subiti nel corso di tali attività sociali.
TITOLO IV – ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE
Articolo 11
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Presidente;
c. il Consiglio Direttivo;
d. il tesoriere;
e. il segretario;
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono affidate a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.
Articolo 12
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci maggiorenni. Essa rappresenta l’intero corpo sociale e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti. E’ convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro marzo a cura del Presidente su deliberazioni del Consiglio Direttivo e in via straordinaria ad iniziativa del Presidente per ragioni d’urgenza o quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 dei soci.
Articolo 13
1. Le funzioni degli organi della Sottosezione vengono disciplinati nel Regolamento della Sottosezione.
TITOLO V – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI
Articolo 14
1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all’atto della costituzione e potrà essere incrementato da tutte le attività patrimoniali (denaro, beni mobili ed immobili, crediti, donazioni, lasciti testamentari) che pervengano da parte di chiunque e da contributi di privati ed istituzioni pubbliche, finalizzati alla realizzazione di specifiche e documentate iniziative per il raggiungimento degli scopi statutari.
Articolo 15
1. Le entrate sociali ordinarie sono costituite dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, detratta la parte di spettanza del Club alpino italiano.
2. Le entrate sociali straordinarie sono costituite da contributi straordinari destinati ai fini istituzionali, da lasciti e da sopravvenienze attive di gestione.
3. I fondi liquidi dell’Associazione devono essere depositati in conti correnti bancari e/o postali intestati all’Associazione stessa o depositati nel portafoglio titoli intestato all’Associazione medesima. Il portafoglio titoli dovrà tuttavia essere costituito da investimenti che non comportino rischi per il patrimonio sociale.
4. In caso di scioglimento dell’Associazione, esaurita la fase di liquidazione, l’intero patrimonio è devoluto a fini di pubblica utilità secondo quanto stabilito nello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 16
1. L’ esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 17
1. L’Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dello scopo sociale.
2. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, anche nel caso di scioglimento o liquidazione.
3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, ancorché parziale ed in qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o quote di patrimonio dell’Associazione.
TITOLO VI – CONTROVERSIE
Articolo 18
1. Le controversie che dovessero insorgere in seno all’Associazione fra i soci, o fra i soci e gli organi dell’Associazione, sono regolate in due gradi di giudizio: avanti il Collegio dei Direttivo della Sezione di Verona e, in seconda istanza, avanti il Collegio Regionale dei Probiviri, secondo i termini e le modalità stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale del Club alpino italiano.
2. Esse possono essere deferite all’autorità giudiziaria dopo aver attivato i previsti gradi di giudizio interni al Club alpino italiano.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
1. Per quanto non indicato nel presente statuto si applicano le norme del Codice Civile, del D.P.R. 361/2000, della Legge 383/2000, nonché le disposizioni dello statuto e regolamento generale del Club alpino italiano.
Articolo 20
1 Le modifiche al presente statuto devono essere approvate in Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto.
2 Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente. Esso entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
3 L’efficacia del presente statuto e delle sue future modifiche è subordinata all’approvazione da parte dell’autorità competente, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 361/2000.